Malfunzionamento della piattaforma Teams durante l’udienza

Malfunzionamento della piattaforma Teams durante l’udienza
13 Gennaio 2023: Malfunzionamento della piattaforma Teams durante l’udienza 13 Gennaio 2023

Con la sentenza n. 29919 del 13.10.2022, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione dell’impossibilità per l’avvocato di accedere alla piattaforma Teams per partecipare all’udienza, a causa di un malfunzionamento della piattaforma stessa.

IL CASO. Nell’ambito di un procedimento riguardante un caso di sottrazione internazionale di minore, la madre del minore proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni de L’Aquila, lamentando tra i vari motivi la violazione del principio del contraddittorio, in quanto il Tribunale non aveva attivato la piattaforma Teams, ove avrebbe dovuto tenersi l’udienza di discussione.

In particolare, lamentava che il proprio difensore non aveva avuto accesso alla suddetta piattaforma a causa di un malfunzionamento della stessa e che aveva tempestivamente contattato la Cancelleria di riferimento e il Giudice del procedimento, senza però ottenere riscontro.
LA DECISIONE. La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la violazione del principio del contraddittorio, considerato che l’udienza a cui il difensore non aveva potuto partecipare era fissata per la discussione e che, nel caso in esame, costui aveva messo in atto “tutte le iniziative necessarie alla soluzione dell’inconveniente, segnalandolo dapprima alla cancelleria e successivamente (…) trasmettendo una e-mail come ultimo avviso della consumata irregolarità”. 

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha rinviato la causa al Tribunale per i Minorenni in diversa composizione, che dovrà osservare il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui “in tema di processo programmato da remoto, la parte che non si sia potuta collegare al link della piattaforma teams appositamente trasmesso dall’ufficio giudiziario ai fini della celebrazione dell’udienza a distanza ha l’onere di segnalare tempestivamente la sussistenza dei problemi tecnici impeditivi della connessione anche al fine di ottenere la rimessione in termini; ai fini della rimessione in termini, bisogna tener conto anche dei tempi tecnici ordinariamente occorrenti al difensore per la pertinente iniziativa dopo gli eventuali contatti avuti con la cancelleria, attesa la preminente necessità di salvaguardare il principio del contraddittorio e il diritto di difesa di colui che adduca, con una certa immediatezza, di non aver potuto prendere parte all’udienza”.

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